
Il primo gennaio di quest'anno l’Agenzia delle Entrate introduce delle modifiche al tracciato XML della fattura elettronica passando alla nuova versione 1.6.1.
Questo aggiornamento consente a chi emette la fattura di superare alcune criticità presenti nella versione precedente del tracciato. Di seguito le novità:
· Tipo di documento: chi emette la fattura dovrà selezionare nuovi codici documento al momento dell’emissione. In parallelo alla distinzione tra fatture immediate e differite (ora con due codici distinti) troviamo nuovi codici per la gestione in elettronico di reverse charge ed autofatture:
o TD16 Integrazione fattura reverse charge interno;
o TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
o TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
o TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. Art. 17 c,2 DPR 633/72;
o TD20 Autofattura per regolarizzazione delle fatture (art.6 comma 8 D.lgs 471/97) e integrazione delle fatture ex art. 46 comma 5 D.L. 331/93;
o TD21 Autofattura per splafonamento,
o TD22 Estrazione beni da Deposito IVA;
o TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
o TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. A);
o TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) cosiddette TRIANGOLAZIONI interne;
o TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72);
o TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
· Ritenute previdenziali: viene aggiunta la possibilità di inserire nell’XML più ritenute, se gestite. Alle ritenute d’acconto RT01 (ritenuta a persone fisiche) e RT02 (ritenuta a persone giuridiche) si affiancano anche le seguenti:
o RT03 Contributo INPS;
o RT04 Contributo ENASARCO;
o RT05 Contributo ENPAM;
o RT06 Altro contributo previdenziale;
· Aliquote Iva in esenzione: per le operazioni in esenzione N2/ N3/ N6 diventa obbligatorio specificare le nuove sottocategorie. Le nature generiche, indicate sopra, non più utilizzabili.
Il codice N2 viene sostituto da:
o N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
o N2.2: non soggette – altri casi.
Il codice N3 invece viene sostituito da:
o N3.1 non imponibili – esportazioni;
o N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
o N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
o N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
o N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
o N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
Infine, il codice N6 viene sostituito da:
o N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
o N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
o N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
o N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
o N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
o N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
o N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
o N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
o N6.9 inversione contabile – altri casi.
· Nuovo Codice Pagamento: si aggiunge il codice pagamento MP23 ossia il PAGO PA
Non spaventatevi!
L'AdE ha messo a disposizione la " Guida alla Compilazione Fe ed Esterometro- pdf", uno strumento utile a comprendere meglio le novità e districarsi nella compilazione delle fatture elettroniche.